Il danno emergente si riferisce ai concetti di mancato guadagno e perdita subita, diminuzione del patrimonio del creditore, inesatto o ritardato pagamento da parte del debitore dell’obbligazione dovuta.
Il danno emergente si distingue poi dal lucro cessante per il fatto che il danno si determina non nel futuro ma nell’immediato: nel caso del lucro cessante infatti non si fa riferimento ad una perdita patrimoniale del creditore, ma di un mancato guadagno in conseguenza di un comportamento illegittimo da parte di soggetto terzo.
Per ottenere il risarcimento di un danno emergente, il danneggiato deve rispettare delle scadenze obbligatorie, oltrepassate le quali non sarà più possibile chiedere il risarcimento se il danno deriva da un sinistro il danneggiato a 2 anni per richiedere il risarcimento,ma in caso di lesioni ha 10 anni se il danno è causato dalla cattiva o mancata esecuzione del contratto.
Il danno patrimoniale fa riferimento alla lesione che un soggetto subisce al proprio patrimonio, e che risulta essere subito valutabile tramite criteri monetari e di mercato.
Il risarcimento del danno patrimoniale può determinarsi sia nel caso debitore e creditore legati da un rapporto contrattuale, sia nel caso che i due soggetti non siano legati da un rapporto contrattuale, si parla di responsabilità extracontrattuale.
La conditio sine qua non è possibile ottenere il risarcimento del danno questo è conseguenza immediata e diretta di un comportamento del danneggiante e va dimostrato nella sede opportuna, il pregiudizio si trova in un rapporto di causa-consegueza rispetto alla condotta del soggetto che ha provocato il danno.
Inoltre il danno va dimostrato non solo sotto il profilo del nesso casuale ma anche sotto il profilo della sussistenza e non di meno sotto il profilo della sua quantificazione.
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